La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file con specifiche caratteristiche;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Tale sistema si chiama Sistema di Interscambio (SdI).

E’ il  D.M. 55/2013 a stabilirne le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, definendo altresì le caratteristiche del formato.

Premesso ciò, è interessante sapere quale è l’iter che una fattura segue dal momento del suo “concepimento”, fino  al raggiungimento della fase finale, ossia del pagamento.

Sei “verbi” per racchiudere una procedura:

EDITA:         la fattura viene materialmente compilata  attraverso un apposito software. Devono necessariamente essere rispettate determinate caratteristiche altrimenti la fattura non verrà considerata valida;

GENERA:      viene generata la fattura nel formato adatto alla trasmissione allo SdI;

SCARICA:      la fattura così generata, viene scaricata in locale,  onde proseguire nella procedura;

VERIFICA:     attraverso  SdI  la fattura viene verificata e, se supera il controllo, si può passare alla fase successiva, ovvero quella della

FIRMA:        ovviamente stiamo parlando di firma digitale;

INVIA:        superati tutti gli ostacoli, la fattura può essere inviata allo SdI, il quale  non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture, ma funge solo da intermediario con le Amministrazioni, dopo aver effettuato esclusivamente controlli formali sui documenti digitali.